Obblighi di Legge

Climatizzatori

Regolamento UE n. 517/2014 del 16 Aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra – nota informativa sull’immissione in commercio ad utilizzatori finali di apparecchiature non ermeticamente sigillate.

Detto articolo del Regolamento UE sancisce l’obbligo di “dimostrazione” che l’installazione sia eseguita da un installatore qualificato ed in possesso delle certificazioni previste. Non viene specificato a chi tocchi l’onere di questa prova, se al venditore oppure all’utilizzatore finale.

Allo stato attuale l’associazione che ha preso posizione ufficiale in merito agli obblighi sanciti dal regolamento è AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici) in qualità di organismo distributivo che risulta sensibilmente più coinvolto. AIRES ha emesso una “liberatoria” che ogni punto vendita potrà utilizzare allo scopo.

Il testo ha avuto anche l’approvazione di Assoclima, una delle associazione che accoglie i più importanti produttori di sistemi di climatizzazione.

Alleghiamo pertanto alla presente il documento finale proposto da AIRES ai propri soci, per vostra opportuna informazione.

 Liberatoria vendita climatizzatori.

Caldaie

La legislazione vigente dispone i controlli obbligatori e la manutenzione di tutti gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua per usi igienici e sanitari, di potenza superiore a 4 kWt alimentati a combustibile:

  • Gassoso (metano, propano, butano, gpl, ecc.)
  • Liquido (gasolio, olio combustibile, ecc.)
  • Solido (legna, residui vegetali, pellet, sanza disoleatea, ecc.)

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

  • stufe;
  • caminetti;
  • apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante.

Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze degli apparecchi presenti nella singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

CHI È IL RESPONSABILE DELL´ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE?
Il responsabile dell´esercizio e della manutenzione è in genere l´occupante l´alloggio, qualsiasi titolo rivesta (per esempio proprietario, usufruttuario, comodatario, locatario).


LA FIGURA DEL TERZO RESPONSABILE
L'occupante l'alloggio può trasferire la responsabilità relativa all'esercizio e manutenzione dell'impianto all'operatore incaricato ad effettuare i controlli che assume la figura di Terzo Responsabile.


OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
L´occupante dell´alloggio o il terzo responsabile ha l'obbligo di rispettare il periodo di accensione degli impianti e il mantenimento delle temperature nei singoli alloggi entro i limiti fissati (20 gradi centigradi con 2 gradi di Tolleranza).

Egli, inoltre, è tenuto a far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione da un´impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e abilitata ai sensi del D.M. 37/08, secondo la periodicità prevista dall´Allegato L al D. Lgs 311/06.

Sulla base di tale allegato, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell´impianto devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l´uso e la manutenzione rese disponibili dall´impresa installatrice dell´impianto; qualora l´impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante; nel caso in cui non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico tipo di apparecchio.

Nel caso in cui il responsabile dell´impianto non disponga delle istruzioni dell´impresa installatrice dell´impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In assenza di previsioni specifiche, i controlli di efficienza energetica devono comunque essere eseguiti almeno con la seguente cadenza:

ogni anno per gli impianti a combustibile liquido o solido;
ogni 2 anni per gli impianti a combustibile gassoso con generatore di calore con una anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installata all´interno di locali abitati;
ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale al focolare inferiore ai 35 kWt.

QUANDO BISOGNA AUTOCERTIFICARE L´IMPIANTO
In caso di prima accensione di un impianto termico è necessario autocertificarlo. Per gli impianti con generatore di calore a combustibile gassoso a tiraggio forzato (Tipo C), bisogna presentare l´autocertificazione con cadenza quadriennale fino al compimento dell'ottavo anno di vita a partire dalla data di prima accensione. Se la prima accensione di tali impianti è avvenuta da più di otto anni o se l´impianto ha un qualsiasi altro tipo di generatore di calore bisogna presentare l´autocertificazione con cadenza biennale.


RESPONSABILITÀ DELL´IMPRESA INSTALLATRICE
In caso di installazione di un nuovo impianto, l´impresa installatrice deve:


rilasciare la dichiarazione di conformità su modello conforme a quello previsto dal D.M. 37/08;
rilasciare il rapporto di controllo tecnico con i rendimenti di combustione e con l´indicazione della data della prima accensione;
compilare la scheda identificativa dell´impianto con i dati dell´impianto e dell´impresa installatrice (la scheda identificativa deve essere sottoscritta dall´occupante l´alloggio);
aggiornare il libretto d´impianto nella sezione relativa alla manutenzione.

RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE
Il manutentore, una volta effettuata la manutenzione ordinaria del generatore di calore, deve:
aggiornare il Libretto di impianto nella sezione relativa alle manutenzioni;
rilasciare un rapporto di controllo tecnico, in duplice copia, documentando così l´avvenuta manutenzione periodica dell´impianto termico.

Nel rapporto di controllo tecnico il manutentore deve dichiarare se l´impianto può continuare a funzionare in sicurezza.


COME SI AUTOCERTIFICA L'IMPIANTO?
Con Delibera della Giunta Provinciale n. 128 del 17/09/2012 la Provincia ha dato avvio alla IV campagna di certificazione "Caldaia Sicura" biennio 2011/2012, modificando le modalità di autocertificazione, che da procedura cartacea passa a telematica.
Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio n. 191/2003, il soggetto preposto all'invio dei documenti è il manutentore.
Il versamento di €10,00 sul c/c dedicato non deve essere più effettuato, dal momento che tale somma va corrisposta direttamente al proprio manutentore per l'acquisto del "Bollino Verde".
Il Bollino sarà apposto sull'allegato tecnico che il manutentore invierà per via telematica alla Provincia ai sensi della Delibera di G.P. n. 129 del 17/09/2012 punto 3 lettera D.
L'utente sarà quindi agevolato in quanto sollevato:
1.dall'onere della presentazione presso l'Ente dell'autocertificazione cartacea;
2.dai costi di pagamento del bollettino postale nonché quelli di spedizione dell'autocertificazione;
3.dalla presentazione della documentazione presso gli Uffici dell'Ente entro i termini stabiliti dal Provvedimento.

L'importo del Bollino Verde dovrà essere comunque corrisposto al proprio manutentore.


COSA DEVE FARE IL MANUTENTORE?

Il soggetto preposto all'invio all'Ente Provincia della documentazione tecnica attestante la regolarità dell'impianto termico, è il tecnico manutentore.
La cessione del Bollino Verde e la consegna delle credenziali per accedere al Catasto Impianti Termici (software ITER-WEB), da parte della Provincia di Avellino al singolo manutentore, è conseguente alla sottoscrizione del Disciplinare ed il relativo modulo di adesione che sono reperibili quali allegati alla suddetta Delibera, utilizzando il sopra indicato collegamento web.
La nuova procedura non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per il cittadino/utente.
La trasmissione telematica delle autodichiarazioni (biennio 2011/2012) sarà resa operativa dalla Provincia a partire dal 1 gennaio 2013.
Il manutentore pertanto, oltre ad aderire all'iniziativa del Bollino Verde, con le modalità sopra esposte, per portare a termine la procedura dovrà:
1.compilare, firmare e timbrare il modello di cui agli allegati G del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. in triplice copia in tutti i campi presenti e previsti dal modulo, evidenziando all'occorrenza, nei rispettivi campi, i casi di non conformità dell'impianto termico alla normativa vigente;
2.apporre il Bollino Verde con la medesima matricola su ciascuna delle tre copie (tondino Giallo sulla copia dell'Utente, tondino Arancione sulla copia del Manutentore, tondino Blu sulla copia per la Provincia);
3.applicare il restante bollino verde (tondino Giallo) direttamente sul generatore di calore;
4.lasciare l'originale cartaceo dell'Allegato all'utente;
5.trattenere le due copie cartacee riservate alla propria ditta e quella della Provincia (che si dovranno esibire ad ogni richiesta in coincidenza dei controlli previsti per legge);
6.inviare per via telematica all'Amministrazione Provinciale, una copia perfettamente conforme a quella cartacea.

 

 

Vedi anche:

Condizioni di Vendita